Assunzione incarico di Sindaco o Revisore nelle SRL

Per le società a responsabilitàà limitata, il supero per due esercizi di uno solo dei parametri previsti dall’art. 2477 comma 2 lett. c) del Codice Civile, fa scattare l'obbligo di nomina dell'organo di controllo (Sindaco) o del Revisore.

  • I limiti sono sono i seguenti:
  • 4.000.000,00 euro di attivo dello stato patrimoniale;
  • 4.000.000,00 euro di ricavi per vendite o prestazioni;
  • 20 unità come media dei dipendenti.

La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria anche se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.

Nella nostra rete di professionisti potete trovare le qualifiche necessarie a svolgere questo importante compito nelle società con sede nella provincia di Vicenza e nelle altre province del Veneto.

Per informazioni o contatti Vi inviatiamo a compilare, senza impegno, il modulo qui a lato, sarete contattati velocemente da un qualificato professionista.

Lascia i tuoi riferimenti, verrai contattato dal nostro professionista
I dati inseriti verranno trattati al solo scopo di fornire una risposta alla richiesta. Ulteriori informazioni