TUTELA DEGLI INFORMATORI (whistleblowers) ATTIVAZIONE E GESTIONE PROCEDURA

Nuovo obbligo a carico delle società con più di 49 dipendenti.

Il D.Lgs. 24/2023, recependo la Direttiva europea 2019/19377, introduce l’obbligo in capo alle imprese di istituire un sistema organizzativo per la predisposizione e gestione di canali interni di segnalazione degli illeciti.

Soggetti obbligati

La Direttiva impone l’obbligo di istituire canali di segnalazione interni a:

  1. tutte le imprese con almeno 50 lavoratori (media dei lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato), indipendentemente dalla natura delle loro attività;
  2. soggetti anche se con meno di 50 lavoratori, che operano nel settore dei servizi finanziari esposti a rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, questi devono istituire canali di segnalazione interni indipendentemente dalle loro dimensioni.
  3. imprese che abbiano adottato un modello organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001 anche se con un numero di dipendenti inferiore a 50;
  4. tutti i soggetti giuridici del settore pubblico, compresi quelli di proprietà o sotto il controllo degli stessi.

Canali di segnalazione

Sono individuati due classi identificative dei canali si segnalazione, ovvero i canali interni e quelli esterni.

Il canali interni sono quelli previsti all’interno delle imprese obbligate ad applicare la disciplina che tutela gli informatori.

Sono canali esterni quelli alle autorità designate dagli Stati membri (ANAC nel nostro caso), nonché a quelle competenti a livello europeo.

Requisiti del canale

i canali per ricevere le segnalazioni devono essere progettati, realizzati e gestiti in modo sicuro e tale da offrire determinate garanzie, in particolare:

  • garantire la riservatezza dell’identità del segnalante;
  • garantire la riservatezza dell’identità di eventuali terzi citati nella segnalazione.

Modalità di segnalazione

All’informatore deve essere consentito di segnalare:

  1. per iscritto;
  2. per posta;
  3. mediante cassetta per i reclami;
  4. tramite piattaforma online;
  5. oralmente mediante linea telefonica gratuita o altro sistema di messaggistica vocale, o entrambi.

Su richiesta del segnalante, deve essere possibile effettuare segnalazioni mediante incontri di persona con i soggetti incaricati.

Istituzione del canale interno termini e procedura

L’obbligo di istituire i canali per la segnalazione interna è in vigore dal 15 luglio 2023 per i soggetti privati che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, superiore a 249;

- entra in vigore il 17 dicembre 2023 per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, da 50 a 249.

Sanzioni

L’art. 21 del d.lgs. 24/2023 prevede l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell’ANAC nei confronti dei soggetti del settore pubblico e privato che commettano violazioni degli obblighi previsti nel medesimo Decreto.

Le sanzioni sono importanti si pensi che l'omessa istituzione dei canali di segnalazione o l'omessa adozione delle procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni, ovvero adozione non conforme a quanto previsto dal Decreto sono punite con la sanzione da 10.000 a 50.000 euro.

Considerato l’elevato importo delle sanzioni è opportuno non sottovalutare questo nuovo obbligo anche se per molte realtà si tradurrà in un aggravio di costi.

In ogni caso i nostri professionisti potranno fornire tutta l’assistenza necessaria alla predisposizione e al funzionamento del sistema organizzativo per la predisposizione e gestione di canali interni di segnalazione degli illeciti.

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